XXVI Seduta della Camera dei Deputati

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    XXVI Seduta della Camera dei Deputati

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    Presidenza del Presidente Giuseppe Annunziata


    Dichiaro aperta la seduta.

    Come primo punto all'ordine del giorno vi è l'approvazione del verbale della seduta precedente. Prego il Deputato Segretario di darne lettura.

    il Segretario dà lettura al verbale della seduta precedente

    Non essendoci obiezioni il processo verbale s'intende approvato.

    Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno recante la votazione del DDL Governo -Riforma della Giustizia - Dal conflitto d'Interesse ai nuovi Penitenziari


    [QUOTE]

    DDL Governo - Riforma della Giustizia - Dal Conflitto d'Interesse ai nuovi Penitenziari



    Art.1

    La legge 17/13 viene abrogata. Il seguente testo sostituisce la legge 17/13 in materia di Conflitto d’Interessi.

    Art.2

    1. Agli effetti della presente legge, che ha lo scopo di prevenire conflitti di interesse nell’esercizio di funzioni di Governo, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    Art. 3 (Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

    1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l’esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.
    2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l’aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell’esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro status di dipendenti pubblici.
    3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono accettare nuovi incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei tre mesi successivi alla data di cessazione dalla carica.
    4. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.
    5. In caso di di cui al comma 4, vi provvede d’ufficio la Corte d’appello competente per territorio in ragione della sede inottemperanza alle disposizioni dell’ente o dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio.

    Art. 4. (Incompatibilità con il controllo di imprese rilevanti)

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano ai titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l’andamento del
    mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:
    a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
    b) servizi erogati in regime di concessione;
    c) credito, finanza e assicurazioni;
    d) opere pubbliche e lavori pubblici;
    e) distribuzione commerciale e pubblicità;
    f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche.
    2. Sono comunque soggetti all’applicazione dell’articolo 4 i titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo delle seguenti imprese:
    a) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, o esercenti reti locali, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
    b) editrici di testate quotidiane con diffusione in tutte le regioni, o nelle aree interregionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di agenzie di stampa a diffusione nazionale, ai sensi dell’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
    c) editrici di periodici plurisettimanali, settimanali e quindicinali, con diffusione nazionale;
    d) concessionarie della riscossione di imposte statali, o comunque operanti in tale attività.
    3. Ai sensi del comma 1 non si considerano appartenenti al titolare di cariche di Governo, neanche per interposta persona, le quote societarie e i valori mobiliari acquistati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado in data antecedente all’anno che precede le elezioni politiche, se il titolare della carica di Governo è parlamentare, oppure in data antecedente ai trenta giorni che precedono la nomina, se non è parlamentare.
    4. Ai sensi del comma 1, si ha controllo di una impresa quando sussistono le condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile e all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
    5. Sono nulli ad ogni effetto i contratti e gli altri atti, realizzati dopo la data del giuramento, che determinano, in favore dei titolari delle cariche di Governo, le condizioni di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle imprese di cui al presente articolo.

    Art. 5. (Alienazione di valori mobiliari)

    1. I titolari delle cariche di Governo sono tenuti ad alienare entro un anno dal giuramento la quota societaria e gli altri valori mobiliari che possiedono, anche per interposta persona, nelle imprese di cui all’articolo 3 per la parte eccedente il cinque per cento del capitale sociale, o comunque per la parte che ne determina il controllo in favore dei medesimi, secondo l’accertamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
    2. Se non adempiono entro il termine di cui al comma 1, essi decadono dalla carica di Governo. La Corte di appello del luogo di domicilio del titolare provvede in camera di consiglio, con la procedura di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte medesima ovvero di ufficio..

    Art. 5. (Anti scavallamento)

    Rimane l’incompatibilità dei ruoli citati all’articolo 2 del presente testo, anche se le cariche personali in enti o imprese pubbliche e private, i beni mobili personali intesi come quote di aziende o enti commerciali/industriali/finanziari vengano dati in gestione ad una persona che faccia parte del nucleo famigliare del soggetto colpito dal presente provvedimento.

    Art.6 (Blind Trust)

    1.Il titolare die beni mobili che generano l’incompatiblità delle cariche di cui all’articolo 2, è costretto ad affidare tutto ciò ad un Trust di 6 fiduciari scelti tra i Magistrati della Corte dei Conti e tra i Commissari del Ministero dell’Economia o dello Sviluppo Economico.
    Il Trust in questione amministra per conto del soggetto colpito da tale provvedimento , scegliendo nella più completa libertà le forme di investimento più opportune, senza obbligo di rendiconto ,anzi con espresso di, e ciò fino alla scadenza delle cariche che generano il “Conflitto d’Interesse”.
    2. Entro 60 giorni da tale provvedimento il Ministero dell’Economia di accordo con quello del Ministero dello Sviluppo Economico crea un Dipartimento apposito di Società sotto la gestione del Blind Trust.
    3. Nel blind trust è espressamente vietata presenza di persone conoscenti , amiche o familiari del soggetto interessato.

    Art.7
    Tale legge entra in vigore 5 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    CAPO II-Riforma delle Carceri.

    Art.8

    La Repubblica Italiana riconosce il luogo di “Carcere “ o di “ Casa circondariale” o di qualsiasi altra struttura di tipo carceraria come luogo di crescita e di rientegrazione nella società da parte del condannato. In tale ambito il Ministero della Giustizia e tutte le istituzioni sentono la forte necessità d’intervenire nell’ambito delle carceri per modernizzarle e renderle migliori.

    Art.9

    Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente testo, il Ministero della Giustizia emana un bando di concorso per 1.550 posti nella Polizia Penitenziaria.
    a. I fondi per tale concorso sono prelevati dal fondo nazionale del Governo per le spese correnti.

    Art.10

    Il Governo Italiano , tramite il Ministero della Giustizia, stanzia 1.200.000.000 per la costruzione di 45 centri di riabilitazione e di disintossicazione. Questi dodici centri saranno costruiti in 12 luoghi differenti, che verranno individutati entro 30 giorni dall’approvazione del presente testo tramite decreto del Ministro della Giustizia. Nel decreto il Ministro specificherà anche a quale associazione presente nel registro del Ministero della Giustizia affidare la gestione di tali luoghi.
    a. Viene creata la Rete Nazionale dei Centri di Recupero (RNCP). Il Presidente di tale rete viene nominato dal Ministero della Giustizia, di concerto con quello della Salute. La Rete ha il compito di dettare indirizzi guida di gestione e di cooperazione tra le varie strutture.
    b. La Rene Nazionale dei Centri di Recupero ha il compito anche di controllare il regolare svolgimento del lavoro da parte delle associazioni o enti privati e non che operano all’interno di queste strutture.

    Art.11

    Al termine della costruzione di questi nuovi 12 centri di riabilitazione e di disintossicazione, tutte le persone presenti nelle carceri italiani per reati legati all’uso e allo spaccio di sostane stupefacenti saranno trasferite in questi centri.
    a. La polizia Penitenziaria e il corpo sanitario nazionale, individuato in effettivi tramite decreto del Ministro della Salute o del Presidente del Consiglio, operano all’interno di tale strutture.
    b. Tali strutture sono soggette alle stesse legislazioni vigenti sulle attuali Case di Recupero.

    Art.12

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti procederà alla costruzione di numero 5 (Cinque) Case Circondariali, anche per venir fronte al problema del sovraffollamento delle carceri già presenti nel territorio nazionale.
    1. Allo scopo di realizzare quanto previsto dal seguente provvedimento, il Ministero suddetto procederà a bandire una gara d’appalto.
    2. E’ previsto l’utilizzo della “procedura aperta”.
    3. Viste le disposizioni contenute nel Codice Appalti o dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 poi convertito in legge) la gara d’appalto prevede la partecipazione di tutte le imprese costruttrici che risultano avere un buon rapporto con la Pubblica Amministrazione.
    4. Sono escluse dalla procedura di gara tutte le imprese che risultano essere in posizione irregolare sia per quanto concerne l’aspetto fiscale (pagamento delle tasse) sia per quanto concerne la situazione patrimoniale.

    Art.13

    1. Come previsto dall’art. 70 del Codice Contratti, il termine di presentazione delle offerte scade dopo il 52° (cinquantaduesimo) giorno dalla data di trasmissione della gara.
    2. Il Ministero ha l’obbligo di diffondere e pubblicizzare attraverso i mezzi idonei la gara d’appalto.
    3. Si procederà alla valutazione delle offerte procedendo a scegliere cinque imprese idonee che permettono di realizzare gli immobili in questione in tempi veloci e in condizioni economiche vantaggiose, nel rispetto della normativa.
    4- Le cinque imprese che si aggiudicheranno l’appalto avranno in carica ciascuna la costruzione di un carcere.

    Art.14

    14.1 La posizione delle future carceri è stabilita di concerto con il Ministero di Grazia e di Giustizia; i luoghi in cui verranno costruite le carceri sono stati scelti in modo da
    -coprire le esigenze di tutto il territorio nazionale
    -rendere accessibile e conveniente il più possibile il transito dei detenuti
    -diminuire il fenomeno del sovraffollamento delle carceri
    14.2 Le località per la costruzione delle carceri saranno le seguenti:
    Nord: Ferrara, Reggio Emilia
    Centro: Civitavecchia
    Sud: Villa San Giovanni (RC), Lecce
    14.3 Ogni carcere dovrà avere un numero di celle tale da contenere fino ad un massimo di 2.500 detenuti.


    Art.15

    15.1 I lavori saranno eseguiti in contemporanea nelle cinque località prescelte, in modo da garantire il completamento entro il termine indicato di seguito.
    15.2 Detti lavori di costruzione devono essere consegnati entro anni 3 (tre) dalla data di inizio dei lavori.
    15.3 Il Ministero delle Infrastrutture si occuperà di versare entro un anno e mezzo dall’inizio dei lavori il 35 % del costo totale di realizzazione alle imprese, concordato in fase di gara.
    15.4 Entro tre mesi dalla fine dei lavori, il Ministero procederà a effettuare il sopralluogo dei locali mediante cinque commissioni (una per ciascuna struttura, in modo da ottimizzare i tempi) appositamente nominate allo scopo.
    15.5 Una volta che i controlli avranno sortito esito positivo, entro due mesi il Ministero procederà a versare il saldo.

    Art.16 (FACOLTA’ DEL MINISTERO)

    Il Ministero delle Infrastrutture si avvelerà di controllare lo svolgimento dei lavori.Tali controlli sono mirati a verificare la regolarità della realizzazione degli stabili e il rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro da parte dell’impresa incaricata.

    Art 16 bis. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena puo' essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza puo' imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

    Capo III- Misure di Contrasto alle molestie psicologiche sul luogo di Lavoro.

    Art.17

    1. La presente legge reca misure per la tutela da molestie morali e violenze psicologiche nei confronti dei lavoratori poste in essere da parte del datore di lavoro o di colleghi in ambito lavorativo ed in tutti i settori di attività, privati o pubblici, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro natura, mansione o grado.
    2. Nell'ambito di qualsiasi rapporto di lavoro sono vietati comportamenti anche omissivi, che ledano o pongano in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la personalità morale del lavoratore.

    Art.18

    1. Agli effetti della presente legge, si intendono per molestie morali e violenze psicologiche nell'ambito del posto di lavoro le azioni, esercitate esplicitamente con modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo e sistematico. Per avere il carattere di molestia morale e violenza psicologica, gli atti di cui al primo periodo devono avere il fine di emarginare, discriminare, screditare o, comunque, recare danno al lavoratore nella propria carriera, autorevolezza, e rapporto con gli altri. La molestia morale e la violenza psicologica possono avvenire anche attraverso:

    a) la rimozione da incarichi;

    b) l'esclusione dalla comunicazione ed informazione aziendale;

    c) la svalutazione sistematica dei risultati, fino ad un vero e proprio sabotaggio

    del lavoro, che può essere svuotato dei contenuti, oppure privato degli strumenti necessari al suo svolgimento;
    d) il sovraccarico di lavoro o l'attribuzione di compiti impossibili o inutili, che acuiscono i sensi di impotenza e di frustrazione;

    e) l'attribuzione di compiti inadeguati rispetto alla qualifica e alla preparazione professionale o alle condizioni fisiche e di salute;

    f) l'esercizio da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite fiscali, di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o di trasferimenti, finalizzate alla estromissione del soggetto dal posto di lavoro;

    g) gli atti persecutori e di grave maltrattamento, le comunicazioni verbali distorte e le tesi a critica, anche di fronte a terzi;

    h) le molestie sessuali;

    i) la squalificazione dell'immagine personale e professionale;

    l) le offese alla dignità personale, attuate da superiori, da parigrado o da subordinati, ovvero dal datore di lavoro.

    2. Agli effetti degli accertamenti delle responsabilità l'istigazione è considerata equivalente alla realizzazione del fatto.
    3. Il danno sull'integrità psicofisica provocato dai comportamenti e dagli atti di cui al comma 1 è rilevato, ai fini della presente legge, ogniqualvolta comporti riduzione della capacità lavorativa per disturbi psicofisici di qualunque entità, quali depressione, disturbi psicosomatici conseguenti a stress lavorativo come l'ipertensione, l'ulcera e l'artrite, disturbi allergici, disturbi della sfera sessuale, nonché tumori.

    Art.19

    1. Al fine di prevenire i casi di molestie morali e violenze psicologiche i datori di lavoro, pubblici e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali ed i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali (ASL), unitamente ai centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo di cui all'articolo 9, organizzano iniziative periodiche di informazione dei dipendenti anche al fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o condizioni di discriminazioni, ai sensi dell'articolo 2.
    2. In concorso con i centri di cui all'articolo 9, i servizi delle ASL di cui al comma 1 organizzano annualmente corsi sul fenomeno del mobbing obbligatori e a carico del datore di lavoro per i dirigenti, i medici competenti, i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
    3. In ogni azienda, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è competente in materia di mobbing, anche servendosi di appositi consulenti.
    4. In ogni azienda, all'interno dei processi informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono previste apposite riunioni aziendali periodiche, improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti aziendali e professionali, atte a fornire ai lavoratori informazioni sugli aspetti organizzativi, quali ruoli, mansioni, carriera, mobilità.
    5. Un'informazione generale è svolta altresì per tutti i lavoratori, dedicando allo scopo due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

    Art.20

    1. Il datore di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciati azioni o fatti di cui all'articolo 2 da singoli lavoratori o da gruppi di lavoratori, o su segnalazione delle rappresentanze sindacaliaziendali, o del rappresentante per la sicurezza, nonché del medico competente, ha l'obbligo di accertare tempestivamente i comportamenti denunciati.
    2. Il datore di lavoro prende provvedimenti per il superamento delle azioni o dei fatti denunciati ai sensi del comma 1, sentiti i lavoratori dell'area interessata, il medico competente, nonché, se necessario, il servizio di prevenzione e protezione della ASL.

    Art.21

    1. Qualora vengano denunciati comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 2, su ricorso del lavoratore o, per delega dal medesimo conferita, delle organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi alla data della denuncia, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunciato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, ne dispone la rimozione degli effetti, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Contro la decisione di cui al primo periodo è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
    2. Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore dal responsabile di comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 2 comprende in ogni caso anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico da determinare in via equitativa.
    3. Restano valide le norme vigenti in materia di tutela di lavoro subordinato.

    Art.22

    1. Su richiesta della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione venga data informazione ai dipendenti, mediante una lettera del datore di lavoro, pubblico o privato, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica.
    2. Se l'atto oggetto del provvedimento di condanna è commesso dal datore di lavoro, pubblico o privato, o si evince una sua complicità, il giudice dispone la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica. Le eventuali spese sono a carico del condannato.

    Art.23

    1. Nei confronti di coloro che pongono in essere atti e comportamenti previsti all'articolo 2, è disposta, da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, o del superiore, una sanzione disciplinare prevista dalla contrattazione collettiva.

    Art.24

    1. Tutti gli atti discriminatori di cui all'articolo 2 o conseguenti ad un atto o comportamento di cui al medesimo articolo 2 sono nulli.


    CAPO IV- norme di contrasto al fenomeno dilagante del Femmincidio

    Art.25

    1. All’articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: “danno” le parole “di persona minore degli anni quattordici” sono sostituite dalle seguenti: “o in presenza di minore degli anni diciotto”.
    2. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: “5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e’ o e’ stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.”.
    3. All’articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma le parole: “legalmente separato o divorziato” sono sostituite dalle seguenti: “anche separato o divorziato” e dopo le parole: “alla persona offesa” sono aggiunte le seguenti: “ovvero se il fatto e’ commesso attraverso strumenti informatici o telematici”; b) al quarto comma, dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: “La querela proposta e’ irrevocabile.”.
    4. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: “valuta l’eventuale adozione di provvedimenti” sono sostituite dalle seguenti: “adotta i provvedimenti”.

    Art.26

    Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola “571,” e’ inserita la seguente: “582,” e le parole “e 609-octies” sono sostituite dalle seguenti: “609-octies e 612, secondo comma”;
    b) all’articolo 299: 1) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: “2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.”;
    2) al comma 3, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: “La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita’.”
    3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita’.”.
    c) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e’ aggiunta la seguente: “l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale;”;
    d) dopo l’articolo 384, e’ inserito il seguente: “Art. 384-bis (Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) -
    1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e’ colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa.
    2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.”;
    e) all’articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole “agli articoli” sono inserite le seguenti: “572,”;
    f) all’articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole “di cui agli articoli” sono inserite le seguenti “572,”;
    g) all’articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Per il reato di cui all’articolo 572 del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e’ elevato a venti giorni.”;
    h) all’articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole “e al difensore”, sono aggiunte le seguenti: “nonche’, quando si procede per il reato di cui all’articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”;
    i) all’articolo 498: 1) al comma 4-ter, dopo le parole “agli articoli” sono inserite le seguenti: “572,”;
    2) dopo il comma 4-ter e’ aggiunto il seguente: “4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e’ maggiorenne il giudice assicura che l’esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilita’ della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l’adozione di modalita’ protette.”.
    2. Dopo l’articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e’ inserita la seguente: “a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;”.
    3. Al comma 4-ter dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole “La persona offesa dai reati di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “572, 583-bis, 612-bis”. Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l’anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013 e 400.000 euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l’anno 2014, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l’anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
    4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Art.27

    1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all’articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
    2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da’ luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell’interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all’articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
    3. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
    4. In ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell’eventuale segnalante.
    5. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.

    Art. 28

    1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all’articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
    2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell’interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all’articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
    3. In ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell’eventuale segnalante.
    4. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.

    Art. 29

    Entro 120 giorni dall’approvazione del presente testo, il Ministro con la delega alle pari opportunità istituisce un piano di contrasto contro la violenza sessuale di genere.

    Capo V- Norme di contrasto al fenomeno mafioso e allo scambio di voto.

    Art. 30.

    1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
    «Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni».

    Art. 31

    1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
    «Art. 2621. – (False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari) – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni. La punibilità per i fatti previsti dal primo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

    Art.32

    1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
    «Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà».

    Art.33

    1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni»;
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata».

    Capo VI INTRODUZIONE DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO

    Art.34
    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
    b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

    Capo VII DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TRA PRIVATI

    Art.35
    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

    b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

    c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma,» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis,»;

    d) all'articolo 317, dopo le parole: «pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio»;

    e) all'articolo 319, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    f) all'articolo 319-quater:

    1) al primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
    «Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità per ottenere o per aver ottenuto un ingiusto vantaggio è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

    g) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

    «Art. 322-quater. – (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»;

    h) all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

    i) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322 e 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà»;

    l) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

    Art.36

    1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo comma è sostituito dal seguente
    «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni»;

    b) il secondo e il quinto comma sono abrogati;

    c) al terzo comma, le parole: «e nel secondo» sono soppresse.

    Art.37

    1. All'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera c), dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale»;

    b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale».

    CAPO VIII- Disposizioni transitorie e finali

    Art.38
    Entro 60 giorni dall’approvazione di tale legge , Il ministro della Giustizia ,tramite proprio decreto, istiuisce il registro nazionale delle associazioni antimafia.
    [/QUOTE]

    L'Articolo 38 è Ritirato dopo la recente modifica allo Stesso.

    Prego Il relatore di illustrare il provvedimento, ne ha diritto, in seguito è aperta la discussione generale.

    Edited by RPG Politica Italiana - 7/8/2014, 11:45
     
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  2. Gabriele Principe.
     
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    Onorevole Presidente

    Chiedo venga ritirato l'Articolo 38,grazie.
     
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  3. Cesare Bottazzi
     
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    PRENDE LA PAROLA L'ON. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CESARE BOTTAZZI



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    Onorevoli colleghi, Sig. Presidente.

    Esordisco dicendo ancora una volta ennesima, la Legge è uguale per tutti e davanti ad essa, davanti a Dio siamo eguali uomini e donne, chi non abbraccia questo ideale per me non è un cittadino italiano.
    Passiamo al breve discorso introduttivo di questa Riforma che è stata discussa a lungo in Consiglio dei Ministri e che ha trovato appoggio dal Presidente del Consiglio e suoi Ministri.
    In Italia, come in altri paese del Mondo si cerca sempre di fare i furbi, grazie alla poltrona si pensa di avere un potere sconfinato e si pensa di poter mettere le mani ovunque, fare ciò che si vuole, ma non è così che funzionano le cose in Italia.
    Un Parlamentare, un Aziendalista, un uomo o donna che detiene un potere forte a livello Istituzionale, non può e non deve assolutamente averne degli altri civili, posti di lavoro, occupare ed avere altri impieghi dove attingere maggior profitto, perchè è un'ingiustizia sociale nei confronti di chi non può arrivare a tanto.
    Sei un Politico? bene fai il Politico e basta. Sei un contadino? un impiegato? un aziendale? un imprenditore, quello che vuoi, tu sei ciò che sei e non avrai mai il privilegio di fare solo ed esclusivamente come ti pare.
    Perchè è facile dare lavoro o denaro avendo la poltrona e così spadroneggiare interessi a destra e manca.
    Quindi onde evitare un'altra Tangentopoli, Cosa Nostra, lobby varie, altri Berlusconismi, questa Riforma è attua all'abbattere il conflitto d'interesse e mettere in risalto la legalità e la giustizia sociale lavorativa.
    Cerchiamo di essere persone coerenti e giuste e non ladri e poltronisti...
    grazie
     
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  5. Gabriele Principe.
     
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  8. Alessandro Indelicato
     
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    PROCEDIAMO ALLA VOTAZIONE FINALE.
     
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  10. Morgan Baliviera
     
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