BOZZA STATUTI STATI REGIONALI

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Dott. Donato Marra
     
    .

    User deleted


    BOZZA STATUTI STATI REGIONALI



    logo%20cds



    Il Consiglio di Stato ha formulato una Bozza di Statuto degli Stati Regionali che gli Stati Regionali sono liberi di recepire o meno come proprio.

    [QUOTE]TITOLO I - Dichiarazioni identitarie
    ARTICOLO 1 - Principi fondamentali
    1. NOME STATO REGIONALE è uno Stato Regionale autonomo nell’unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell’Unione europea e del presente Statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, del presente Statuto e dell’ordinamento comunitario ed internazionale.
    2. Lo Stato Regionale NOME STATO REGIONALE ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini. Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformità al principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.
    3. Lo Stato Regionale NOME STATO REGIONALE garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico regionale.
    4. Lo Stato Regionale NOME STATO mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati nel mondo.
    5. Lo Stato Regionale, crogiolo delle antiche civiltà italica, etrusca, greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua cultura.
    ARTICOLO 2 - Regione Campania
    1. Lo Stato Regionale comprende i territori delle ex Regioni CITARE LE EX REGIONI DI CUI E' FORMATO.
    2. La città di NOME CAPOLUOGO DELLO STATO REGIONALE è il capoluogo dello Stato Regionale.
    3. Lo Stato Regionale con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.
    ARTICOLO 3 - Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà
    1. Lo Stato Regionale, nel rispetto dell’unità nazionale, conforma la propria azione ai principi costituzionali di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
    2. Lo Stato Regionale promuove forme di collaborazione interregionali per la cura degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.
    AGGIUNGERE CATALOGO DEI DIRITTI CHE OGNI STATO REGIONALE PUO' FORMULARE IN MODO DIVERSO.
    TITOLO II - Stato Regionale, Unione europea e rapporti internazionali
    ARTICOLO X - Integrazione europea
    1. Lo Stato Regionale si riconosce parte del processo di integrazione europea. Essa partecipa ove previsto alla formazione degli atti normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dai trattati comunitari, dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi dello Stato.
    ARTICOLO X - Stato Regionale e disciplina comunitaria ed internazionale
    1 Lo Stato Regionale, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza:
    a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede di Unione europea dall’Italia non-
    ché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;
    b) realizza forme di collegamento con le istituzioni dell’Unione europea per l’esercizio delle
    proprie funzioni;
    c) provvede all’attuazione e all’esecuzione di accordi e convenzioni internazionali;
    d) conclude accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato, la cui sottoscrizione è autorizzata o ratificata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera i);
    e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed in particolare con i popoli colpiti da eventi bellici o calamità naturali ed in ritardo di sviluppo.
    TITOLO III - Partecipazione, trasparenza e referendum
    ARTICOLO X - Partecipazione e pubblicità
    1. Le attività legislative e amministrative dello Stato Regionale sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni.
    2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.
    3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all’applicazione della disposizione di cui al comma 2.
    4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali dello Stato Regionale sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dello Stato Regionale. Nel rispetto del principio di trasparenza lo Stato Regionale pubblica, entro tre mesi dall’approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.
    ARTICOLO X - Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del Consiglio delle autonomie locali
    1. L’iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni dello Stato Regionale e presentata nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva.
    2. L’iniziativa legislativa appartiene inoltre a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti.
    3. L’iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non è ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale.
    4. L’iniziativa legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali.
    5. L’iniziativa legislativa di cui al presente articolo non è esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del Consiglio.
    ARTICOLO X - Referendum abrogativo
    1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto dal Presidente della Giunta regionale qualora lo richiedano centomila elettori della Regione o cinque Consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno centocinquantamila abitanti, o quindici Consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli di Comunità montane.
    2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dello Stato Regionale.
    3. Qualora l’esito del referendum non abbia determinato l’abrogazione della legge, la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.
    4. Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l’Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.
    5. Il referendum abrogativo non è ammesso se l’esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.
    6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.
    7. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo.
    ARTICOLO X - Referendum consultivo
    1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza dello Stato Regionale.
    2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
    3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere ripresentata nella stessa legislatura.
    4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.
    5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum consultivo.
    ARTICOLO X - Referendum approvativo
    1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento dello Stato Regionale affinché sia sottoposta per l’approvazione al referendum popolare. La proposta non può essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.
    2. La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare.
    3. La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    4. Il referendum approvativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l’Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.
    5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.
    ARTICOLO X - Petizioni, voti, istanze e richieste
    1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l’intervento o per sollecitare l’adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.
    2. I Comuni ed altri enti locali nonché enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al Consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.
    3. Gli organi regionali hanno l’obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.
    ARTICOLO X - Difensore civico regionale
    1. Presso lo Stato Regionale è istituito il Difensore civico regionale.
    2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina e ne garantisce l’indipendenza.
    3. Il Difensore civico presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull’attività svolta.
    4. La carica del Difensore civico è onoraria. La legge disciplina il rimborso spese.
    ARTICOLO X - Organismi di pari opportunità e Consulta degli immigrati
    1. Presso lo Stato Regionale sono istituiti:
    a) la Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna;
    b) la Consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive
    sulla condizione della donna;
    c) la Consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunità campana.
    2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina, ne garantisce l’indipendenza e assicura la gratuità delle cariche.
    3. Ciascuno dei suddetti organismi presenta una relazione annuale sull’attività svolta al Consiglio regionale, che ne discute in apposita seduta.
    4. La legge disciplina il rimborso spese.
    TITOLO IV - Rapporti Stati Regionali - Enti Locali. Il Consiglio delle autonomie locali
    ARTICOLO X - Rapporti Stati Regionali - Enti Locali
    1. I Comuni, in forma singola o associata, le Città metropolitane e le Comunità montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente Statuto.
    2. In attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Comunità montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
    3. Lo Stato Regionale trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle proprie entrate per il finanziamento degli oneri relativi all’esercizio delle funzioni loro attribuite.
    4. Lo Stato Regionale favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle Comunità montane e delle forme associative tra enti locali.
    5. Lo Stato Regionale, in applicazione del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione.
    ARTICOLO X - Attività di interesse generale
    1. La Regione, i Comuni, le Città metropolitane e le Comunità montane in attuazione del principio di sussidiarietà favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
    ARTICOLO X - Sviluppo omogeneo del territorio regionale
    1. Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo dello Stato Regionale deve tener conto degli squilibri economici e sociali presenti fra le diverse aree territoriali e delle esigenze dei piccoli Comuni.
    ARTICOLO X - Consiglio delle autonomie locali
    1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Comunità montane.
    2. Il Consiglio è composto da quaranta membri.
    3. La legge regionale determina i criteri per l’elezione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli Comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini.
    4. Il Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.
    5. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziate in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
    6. Il regolamento del Consiglio delle autonomie locali è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale dello Stato Regionale.
    7. I bilanci del Consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dello Stato Regionale.
    ARTICOLO X - Funzioni del Consiglio delle autonomie locali
    1. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere:
    a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
    b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;
    c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali;
    d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.
    2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non è stato espresso alcun parere, lo stesso è dato per acquisito in forma favorevole. Se è espresso parere contrario, la proposta può essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso favorevole.
    Sugli atti di cui alla lettera d) il Consiglio delle autonomie locali può avanzare osservazioni e proposte al Consiglio regionale.
    4. La proposta generale di bilancio previsionale dallo Stato Regionale e gli atti di programmazione sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio delle autonomie locali, che ha facoltà di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al Consiglio regionale.
    5. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali.
    6. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 12.
    7. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può essere sentito dalle Commissioni consiliari e può essere consultato dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune dello Stato Regionale e degli enti locali.
    8. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività dello Stato Regionale e degli enti locali.
    9. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il Consiglio o la Giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali è stabilita dal Regolamento del Consiglio regionale.
    TITOLO V - Organi della Regione
    CAPO I - Consiglio regionale
    ARTICOLO X - Forma di governo e organi della Regione
    1. La forma di governo regionale è stabilita dallo Statuto in armonia con la Costituzione.
    2. Sono organi della Stato Regionale:
    a) il Consiglio regionale;
    b) la Giunta regionale;
    c) il Presidente della Giunta regionale.
    3. Il Consiglio regionale esprime la centralità politica e istituzionale dello Stato Regionale.
    ARTICOLO X - Consiglio regionale e sue attribuzioni
    1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunità dello Stato Regionale. Determina l’indirizzo politico generale esercitando le funzioni legislative e di controllo sull’attività dell’amministrazione regionale, nonché di programmazione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalle leggi.
    2. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l’Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri.
    3. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa; delibera sui regolamenti della Giunta; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
    4. Il Consiglio, inoltre:
    a) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale;
    b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile;
    c) approva la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato Regionale e il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale; approva, con legge, il conto consuntivo al quale sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dallo Stato Regionale; autorizza con legge l’esercizio provvisorio;
    d) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e di componenti la Giunta regionale;
    e) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;
    f) valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge;
    g) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall’articolo 52;
    h) delibera l’istituzione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;
    i) autorizza, in conformità alle previsioni costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli accordi conclusi con stati esteri e con enti territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese con altre regioni;
    l) elegge i delegati dello Stato Regionale per l’elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze;
    m) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
    n) può presentare proposte di legge anche costituzionale alle Camere;
    o) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale nei modi previsti dall’articolo 52;
    p) vigila su tutti i servizi regionali prestati sul territorio.
    ARTICOLO X - Composizione del Consiglio regionale
    1. Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da ducento consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale.
    ARTICOLO X - Consiglieri regionali
    1. I consiglieri regionali rappresentano l'intero Stato Regionale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
    2. I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale.
    3. La prima seduta del nuovo Consiglio regionale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla data della proclamazione degli eletti.
    4. Il Consiglio procede alla convalida delle elezioni dei suoi componenti.
    5. Ciascun consigliere regionale è titolare del potere di iniziativa legislativa.
    6. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
    ARTICOLO X - Norme sulla chiarezza dei testi normativi
    1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi. Il Consiglio regionale approva testi unici.
    2. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la qualità.
    ARTICOLO X - Interrogazioni, interpellanze, mozioni, interrogazioni a risposta immediata.
    1. I consiglieri regionali possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni alle quali la Giunta regionale ha l’obbligo di rispondere nei termini previsti dal regolamento consiliare. Hanno diritto a ricevere dall’Ufficio di presidenza, dalla Giunta, dagli uffici regionali e da quelli degli enti dipendenti o delegati dallo Stato Regionale, tutte le informazioni e i documenti utili all’espletamento del loro mandato. Sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nei casi previsti dalla legge.
    2. È previsto l’istituto dell’interrogazione a risposta immediata.
    3. Il Regolamento consiliare disciplina gli aspetti procedimentali degli istituti di cui al presente articolo garantendo uno spazio adeguato all’opposizione.
    ARTICOLO X - Dibattito annuale sullo stato della Regione
    1. Il Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio, per la discussione, una relazione sullo stato dello Stato Regionale, anche al fine di contribuire alla costruzione della opinione pubblica regionale.
    ARTICOLO X - Indennità, rimborsi e forme di previdenza
    1. Le indennità, i rimborsi e le forme di previdenza dei consiglieri sono stabilite con legge regionale.
    ARTICOLO X - Statuto dell’opposizione
    1. Ciascun consigliere regionale dichiara, attraverso il proprio gruppo o individualmente, la propria appartenenza alla maggioranza o all’opposizione.
    2. Ciascun gruppo di opposizione può ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare, l’istituzione di commissioni d’inchiesta con durata massima di sei mesi. Non possono essere istituite o funzionare contemporaneamente più di una di tali commissioni.
    3. All’opposizione è riconosciuta una riserva di tempi per l’esercizio del sindacato ispettivo.
    4. Il Regolamento consiliare prevede una riserva di argomenti e di proposte di legge da porre all’ordine del giorno del Consiglio su richiesta dell’opposizione.
    5. La presidenza delle commissioni di controllo è assegnata all’opposizione.
    6. Nell’Ufficio di presidenza di tutte le commissioni è sempre assicurata la presenza dell’opposizione.
    7. Il Regolamento consiliare disciplina la figura del relatore di minoranza.
    ARTICOLO X - Prima seduta del Consiglio regionale
    1. Il Consiglio regionale si riunisce, in prima seduta, su convocazione del consigliere più anziano d’età che ne assume provvisoriamente la presidenza. Fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.
    ARTICOLO X - Elezione del Presidente e dell’Ufficio di presidenza
    1. Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due vice-presidenti, due segretari e due questori che costituiscono l’Ufficio di presidenza. Nella composizione dell’Ufficio di presidenza è assicurata la rappresentanza dell’opposizione ed il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini. Ove possibile, ciascun sesso deve essere rappresentato da almeno due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di opposizione.
    2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti l’assemblea nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione. Se nella seconda votazione nessun candidato ha riportato la maggioranza richiesta, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. È proclamato eletto il consigliere che consegue il maggior numero dei voti.
    3. Alla elezione dei due vice-presidenti, dei due segretari e dei due questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti, in ciascuna votazione, i due consiglieri, uno della maggioranza ed uno dell’opposizione, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
    4. Il Consiglio regionale può revocare il Presidente del Consiglio, i vice-presidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal Regolamento.
    5. Il Consiglio procede al rinnovo delle cariche secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
    ARTICOLO X - Attribuzioni del Presidente del Consiglio
    1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne tutela le funzioni e la dignità, lo convoca secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento consiliare e lo presiede; fissa l’ordine del giorno delle sedute, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, assicura la regolarità delle sedute e il buon andamento dei lavori.
    2. Il Presidente garantisce ai consiglieri il libero esercizio del proprio mandato.
    3.Il Presidente provvede alla costituzione e all’insediamento delle commissioni consiliari di cui coordina l’attività, nonché convoca e presiede l’Ufficio di presidenza.
    ARTICOLO X - Ufficio di presidenza
    1. L’Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni.
    2. La Giunta delle elezioni giudica sui titoli di ammissione dei consiglieri.
    ARTICOLO X - Regolamento del Consiglio
    1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale è adottato e modificato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Esso disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
    ARTICOLO X - Sedute del Consiglio
    1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, secondo il calendario definito a norma dell’ articolo 36, comma 1.
    2. Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri in carica. Il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta.
    3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare.
    4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la metà più uno dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto preveda una maggioranza qualificata.
    ARTICOLO X - Gruppi consiliari
    1. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo.
    2. I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l’organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.
    3. L’Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all’assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.
    4. Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica.
    ARTICOLO X - Commissioni consiliari
    1. Il Consiglio regionale si articola in commissioni permanenti e speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica tra i gruppi consiliari ed in numero massimo complessivo non superiore a dodici. Il Regolamento consiliare ne stabilisce il numero e ne disciplina le competenze ed il funzionamento.
    ARTICOLO X - Commissioni permanenti in sede redigente e in sede deliberante
    1. Il Regolamento consiliare stabilisce:
    a) le modalità con cui le commissioni permanenti definiscono e approvano il testo delle proposte di legge e lo trasmettono al Consiglio per l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto;
    b) i casi e le forme in cui l’esame e l’approvazione dei provvedimenti legislativi sono deferiti integralmente alle commissioni permanenti.
    2. Nei casi in cui la Commissione opera in sede deliberante, l’approvazione della proposta di legge è valida qualora voti a favore della stessa la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo il provvedimento è comunque rimesso alla procedura normale di esame e di approvazione del Consiglio, o sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale, un decimo dei componenti il Consiglio o un quinto dei componenti la commissione.
    4. La procedura normale di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.
    ARTICOLO X - Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle commissioni permanenti
    1. Le commissioni, ognuna nell’ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, di indagine conoscitiva e di sindacato ispettivo sull’attività amministrativa dello Stato Regionale e degli enti da essa dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare e riferendone al Consiglio.
    ARTICOLO X - Commissioni d’inchiesta
    1. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull’attività amministrativa dello Stato Regionale, degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, e su ogni altra questione di interesse regionale.
    2. Le commissioni d’inchiesta sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi consiliari garantendo comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
    3. La presidenza delle commissioni d’inchiesta compete ad un consigliere regionale appartenente all’opposizione.
    4. L’atto istitutivo della commissione determina l’oggetto dell’inchiesta, il termine per la sua conclusione, non superiore a sei mesi, e le altre norme necessarie al suo funzionamento.
    5. Non possono funzionare, contemporaneamente, più di due commissioni d’inchiesta.
    ARTICOLO X - Accesso alle informazioni
    1. Gli uffici dello Stato Regionale e degli enti da essa dipendenti sono obbligati a fornire ai consiglieri regionali ed alle commissioni consiliari tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti, senza vincolo di segreto d’ufficio, nei tempi stabiliti dal regolamento consiliare. I consiglieri e le commissioni sono vincolati ad osservare gli obblighi di riservatezza.
    CAPO II - Presidente della Giunta regionale e Giunta regionale
    ARTICOLO X - Presidente della Giunta regionale
    1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, di cui è componente.
    2. Nella seduta di insediamento il Presidente della Giunta regionale espone il programma di governo al Consiglio, che ne discute.
    3. Il Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni successivi nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un vice-presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all’articolo 48.
    4. Fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, il Presidente provvede all’ordinaria amministrazione.
    5. Il Presidente della Giunta regionale può revocare uno o più componenti la Giunta, o modificare le deleghe, dandone successiva comunicazione al Consiglio. Il Consiglio, nella prima seduta utile, discute della comunicazione del Presidente.
    6. La sfiducia, la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
    Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
    7. In caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, il vice-presidente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale rimangono in carica per l’esercizio dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.
    8. In caso di votazione di sfiducia o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica per l’esercizio dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.
    ARTICOLO X - Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
    1. Il Presidente della Giunta regionale:
    a) rappresenta lo Stato Regionale;
    b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico-amministrativo e coordina l’attività degli assessori;
    c) nomina e revoca i componenti la Giunta regionale;
    d) attribuisce e revoca gli incarichi all’interno della Giunta;
    e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di competenza della Giunta, previa deliberazione della stessa, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini;
    f) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro
    provvedimento d’iniziativa della Giunta;
    g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto;
    h) presenta al Consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall’articolo 31;
    i) emana i regolamenti;
    l) sovrintende all’amministrazione regionale;
    m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti nell’esercizio dei poteri sostitutivi di competenza dello Stato Regionale;
    n) nomina, dopo l’approvazione della Giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali.
    2. Il Presidente della Giunta regionale o un assessore delegato partecipa ai lavori degli organi di coordinamento per i rapporti tra Stato e Regioni e ne informa il Consiglio.
    3. Il Presidente della Giunta regionale esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
    ARTICOLO X - Gradimento consiliare sulle nomine
    1. Sulle nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta, il Consiglio regionale esprime il suo gradimento, che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il gradimento si intende espresso in senso positivo. Se il Consiglio si esprime in senso contrario, il Presidente della Giunta può comunque confermare le nomine dandone comunicazione motivata al Consiglio.
    ARTICOLO X - Questione di fiducia
    1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta anche sull’approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti.
    2. La questione di fiducia è approvata con voto palese per appello nominale e comporta l’approvazione del provvedimento sul quale è posta.
    3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l’obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
    ARTICOLO X - Giunta regionale
    1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo dello Stato Regionale. Esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del Presidente della Giunta e dell’indirizzo politico determinato dal Consiglio regionale.
    2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici assessori, compreso il vice-presidente.
    3. I componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
    4. La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli assessori l’esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
    5. La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente della Giunta, un regolamento interno per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
    6. Le deliberazioni della Giunta regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
    7. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
    8. Le indennità di funzione e le forme di previdenza del Presidente, del vice-presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.
    ARTICOLO X - Attribuzioni della Giunta regionale
    1. La Giunta regionale:
    a) provvede all’attuazione del programma di governo, esercitando tutte le competenze diverse non attribuite al Consiglio e al Presidente della Giunta;
    b) predispone il documento di programmazione economica e finanziaria, il progetto di bilancio di previsione, il rendiconto generale dello Stato Regionale e gli altri atti di programmazione finanziaria;
    c) amministra il patrimonio ed il demanio regionale;
    d) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
    e) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all’ordinamento ed alla gestione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
    f) delibera sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta;
    g) adotta gli atti di organizzazione generale.
    2. La Giunta regionale esercita ogni altra funzione attribuitale dalla Costituzione, dallo Statuto o dalla legge.
    ARTICOLO X - Sfiducia, non gradimento, censura
    1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo quanto previsto dall’articolo 49.
    2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante l’approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni ed è posta in discussione non oltre venti giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
    3. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale comporta l’obbligo di dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
    4. Il Consiglio regionale può esprimere in qualsiasi momento il non gradimento nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    5. Il non gradimento del Consiglio nei confronti di un assessore non comporta l’obbligo di dimissioni.
    Qualora il Presidente della Giunta non intenda revocare l’assessore, deve motivare tale scelta in aula.
    6. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere la censura nei confronti di un assessore in relazione a singoli atti.
    TITOLO VI - Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti
    ARTICOLO X - Iniziativa legislativa
    1. L’iniziativa delle leggi appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere regionale e ai soggetti di cui all’articolo 12.
    2. L’iniziativa legislativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli e illustrati da una relazione descrittiva nonché, se comportano spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
    3. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali.
    4. È riservato alla Giunta regionale il potere di iniziativa legislativa in materia di leggi di bilancio e di legge finanziaria regionale.
    ARTICOLO X - Procedimento legislativo
    1. I progetti di legge, previo esame della commissione consiliare competente per materia, sono discussi e votati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 42.
    2. Il Regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l’urgenza.
    3. Nei casi di esercizio dell’iniziativa legislativa previsti dall’articolo 12, il progetto di legge è portato all’esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto il termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.
    ARTICOLO X - Promulgazione e pubblicazione
    1. La legge regionale è promulgata entro un mese dalla sua approvazione.
    2. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale dello Stato Regionale subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, salvo un diverso termine stabilito nelle leggi stesse.
    ARTICOLO X - Potestà regolamentare
    1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.
    2. I regolamenti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso tale termine, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.
    3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dello Stato Regionale nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.
    4. Nelle materie di competenza esclusiva dello Stato Regionale la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell’entrata in vigore delle norme regolamentari.
    TITOLO VII - Consulta di garanzia statutaria
    ARTICOLO X - Consulta di garanzia statutaria
    1. Lo Stato Regionale può istituire con propria legge la Consulta di garanzia statutaria.
    2. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri sulla legittimità delle leggi, dei regolamenti regionali, degli atti preparatori con i quali lo Stato Regionale partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Qualsiasi organo dell’amministrazione regionale e locale dello Stato Regionale può rivolgere alla Consulta di garanzia statutaria motivate richieste di parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali dello Stato Regionale.
    3. La Consulta di garanzia statutaria decide sull’ammissibilità dei referendum regionali.
    4. La Consulta di garanzia statutaria è composta da un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i professori universitari in materie giuridiche, fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
    TITOLO VIII - Finanze, bilancio e programmazione
    ARTICOLO X - Autonomia finanziaria
    1. Lo Stato Regionale, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, stabilisce ed applica con legge tributi ed entrate propri.
    2. Il sistema tributario regionale è informato a criteri di progressività. Le imposte regionali e le aliquote regionali di imposte statali possono essere aumentate per finalità espressamente indicate.
    3. Lo Stato Regionale ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.
    4. Lo Stato Regionale può ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
    5. I limiti quantitativi dell’indebitamento e le modalità delle garanzie prestate dallo Stato Regionale sono stabiliti dalla legge regionale, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione dello Stato.
    ARTICOLO X - Documento di programmazione economica e finanziaria
    1. Il documento di programmazione economica e finanziaria, improntato ai principi della partecipazione, è un atto di indirizzo per l’attività di governo dello Stato Regionale, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.
    2. Il documento di programmazione economica e finanziaria definisce su base annuale, con previsioni triennali, i programmi e gli interventi nelle diverse materie e le relative grandezze finanziarie.
    3. Il Consiglio regionale approva, entro il 15 luglio di ciascun anno, il documento di programmazione economica e finanziaria presentato dalla Giunta regionale almeno trenta giorni prima.
    ARTICOLO X - Legge finanziaria
    1. Lo Stato Regionale, nei modi previsti dalla legge di contabilità, approva la legge finanziaria, che deve contenere esclusivamente norme di natura finanziaria.
    2. La legge finanziaria tiene conto delle grandezze individuate dal documento di programmazione economica e finanziaria.
    3. Il Presidente del Consiglio regionale e i presidenti delle commissioni consiliari dichiarano inammissibili gli emendamenti in contrasto con i commi precedenti o privi delle indicazioni di copertura finanziaria.
    ARTICOLO X - Bilancio
    1. L’esercizio finanziario dello Stato Regionale ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
    2. La Giunta regionale ogni anno predispone e presenta al Consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.
    3. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale dello Stato Regionale, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale.
    4. Il bilancio tiene conto degli obiettivi e delle grandezze finanziarie definiti nel documento di programmazione economica e finanziaria.
    5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
    6. L’esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal Consiglio regionale, può essere concesso con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    ARTICOLO X - Conto consuntivo
    1. Il conto consuntivo è presentato dalla Giunta regionale entro i termini previsti dalla legge di contabilità. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione.
    2. La Giunta regionale presenta con il conto consuntivo una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei relativi progetti attuativi con l’indicazione dei costi e dei risultati finanziari operativi.
    3. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio regionale con legge.
    ARTICOLO X - Collegio dei revisori dei conti
    1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri, iscritti nell’albo dei revisori ed eletti dal Consiglio. I revisori durano in carica per l’intera legislatura e non sono rieleggibili.
    TITOLO IX - Ordinamento amministrativo
    CAPO I - Principi dell’attività amministrativa
    ARTICOLO X - Funzioni amministrative regionali
    1. Ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, lo Stato Regionale esercita le funzioni amministrative, nei casi in cui ne ritiene necessario l’esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
    2. L’attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità. La legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
    3. L’attività amministrativa dello Stato Regionale è soggetta al controllo di gestione. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell’attività amministrativa regionale, consentendo ai destinatari della stessa di conoscere l’esito delle valutazioni.
    ARTICOLO X - Procedimento amministrativo e diritto di accesso
    1. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.
    2. Gli atti dell’amministrazione regionale sono pubblici. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti amministrativi e dei documenti dello Stato Regionale, secondo le modalità previste dalla legge.
    3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi regionali devono essere motivati.
    ARTICOLO X - Separazione tra politica e amministrazione
    1. Agli organi di direzione politica dell’amministrazione regionale spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo.
    2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
    CAPO II - Principi di organizzazione
    ARTICOLO X - Personale regionale
    1. Agli uffici dello Stato Regionale si accede per pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge.
    2. I dirigenti della Giunta regionale appartengono a un ruolo unico; ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilità.
    3. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un ruolo organico distinto.
    ARTICOLO X - Norme transitorie e finali
    1. Gli organi dello Stato Regionale insediati alla data di entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica, nella loro attuale struttura, fino alla fine della legislatura in corso nel rispetto delle previsioni costituzionali.
    2. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare la legislazione regionale alle nuove previsioni del presente Statuto entro due anni.
    3. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica, ove possibile, il Regolamento interno vigente.
    4. Il presente Statuto, dopo la promulgazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale dello Stato Regionale.[/QUOTE]

    Edited by Gabrimp - 7/8/2014, 11:09
     
    Top
    .
  2. Alessandro Mondana
     
    .

    User deleted


    mi sembra una buona bozza, spero in una rapida applicazione
     
    Top
    .
1 replies since 7/8/2014, 09:20   1172 views
  Share  
.