XXVII Seduta Pubblica del Senato della Repubblica

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Politico

    Group
    Administrator
    Posts
    902
    Location
    Italia

    Status
    Offline

    Senato_della_Repubblica_Italiana_57697_250x250



    Presiede , Il Presidente e Sen. Graziano Delrio




    Dichiaro aperta la seduta.

    Come primo punto all'ordine del giorno vi è l'approvazione del verbale della seduta precedente. Prego il Senatore Segretario di darne lettura.

    il Segretario dà lettura al verbale della seduta precedente

    Non essendoci obiezioni il processo verbale s'intende approvato.

    Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno recante la discussione del PDL Storace - Codice della tutela degli animali di affezione
    [QUOTE][QUOTE]
    PDL Storace - Codice della tutela degli animali di affezione

    Capo I - PRINCÌPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

    Art. 1. (Princìpi e finalità).

    1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione riconoscendone lo status di esseri senzienti e il diritto al benessere rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.
    2. Lo Stato garantisce la tutela e il benessere degli animali, favorisce la loro convivenza con gli esseri umani, garantisce il rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali, promuove la diffusione della cultura del possesso responsabile e disciplina il controllo delle popolazioni di animali, nonché la prevenzione e la lotta al randagismo.
    3. Fatte salve le funzioni tipiche dell'autorità giudiziaria, lo Stato riconosce agli enti locali e agli organi di polizia il compito della tutela degli animali, in relazione sia a condotte attive sia a condotte omissive o incuria, se compiute da soggetti giuridici che hanno un obbligo o una posizione di garanzia sull'animale che si trovano a custodire.
    4. Lo Stato tutela gli animali dagli sfruttamenti e dai patimenti anche attraverso puntuali attività di prevenzione, ovvero riconoscendone l'incompatibilità nella possibilità di gestione o detenzione da parte di chiunque si sia reso autore di violenze contro di essi, sia indagato per tali motivi o sia ritenuto non idoneo alla loro gestione.

    Art. 2. (Definizioni).

    1. Ai fini della presente legge si definiscono:
    a) «animale di affezione», ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto
    dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo;
    b) «responsabile di un animale di affezione», il proprietario o il detentore a qualunque titolo di un animale di affezione;
    c) «attività economiche con animali di affezione», qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite la rete internet;
    d) «allevamento di cani e gatti», l'attività autorizzata alla riproduzione e alla cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti;
    e) «cani e gatti randagi», gli animali nei confronti dei quali il comune ha una responsabilità di tutela diretta, ovvero qualsiasi cane o gatto libero accudito, reimmesso sul territorio e in colonie feline, mantenuto presso gattili, canili, rifugi, o vagante sul territorio e non riferibile ad alcun proprietario. I cani e i gatti randagi non possono essere soppressi, né ceduti o impiegati per la sperimentazione. I cani e i gatti randagi sono identificati e iscritti nell'anagrafe degli animali di affezione a nome del comune;
    f) «associazioni riconosciute», le associazioni riconosciute in conformità alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale o gli enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;
    g) «servizio veterinario ufficiale», il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;
    h) «canile e gattile sanitario», la struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi o vaganti recuperati o soccorsi sul territorio;
    i) «rifugio», la struttura pubblica o privata, ivi compresi i gattili, i parchi canili e i microcanili, finalizzata alla custodia e all'adozione di cani e gatti;
    l) «anagrafe degli animali di affezione», la registrazione degli identificativi elettronici e dei tatuaggi ancora presenti correlata con i dati anagrafici dell'animale e con i dati anagrafici del suo responsabile in un sistema informatizzato;
    m) «gatto libero», qualsiasi gatto non di proprietà che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato;
    n) «colonia felina», qualsiasi gruppo di gatti che condividono il medesimo habitat ovvero qualsiasi territorio o porzione di territorio, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale risulti vivere stabilmente, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita da cittadini.

    Capo II - COMPETENZE

    Art. 3. (Competenze del Ministero della salute).

    1. Ai fini della presente legge, il Ministero della salute, nell'ambito della proprie competenze:
    a) emana le linee guida e fissa i requisiti tecnici per la corretta applicazione della presente legge:
    b) gestisce e implementa la banca dati nazionale degli animali di affezione;
    c) promuove, anche attraverso campagne di informazione, la diffusione della conoscenza dei princìpi della presente legge, con particolare riferimento al possesso responsabile e alla corretta convivenza dell'uomo con l'animale;
    d) determina con decreto i criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 48;
    e) ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e
    di Bolzano le disponibilità del fondo di cui all'articolo 48 secondo i criteri di cui alla lettera d);
    f) verifica la corretta attuazione della presente legge con particolare riferimento alla utilizzazione dei fondi erogati di provenienza statale, anche attraverso audit e ispezioni;
    g) esercita il potere sostitutivo in caso di gravi inadempienze che comportino rischi per la salute pubblica e il benessere degli animali e nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ottemperino a quanto previsto dall'articolo 43;
    h) determina annualmente la tariffa minima giornaliera pro capite idonea a garantire le condizioni di benessere per il mantenimento dei cani e dei gatti nei canili e gattili sanitari nei rifugi.

    Art. 4. (Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

    1. Ai fini della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, individuano un ufficio competente alla tutela e al benessere degli animali, attraverso il quale:
    a) gestiscono, attraverso la propria banca dati informatizzata, l'anagrafe dei cani e dei gatti e garantiscono l'interoperatività della banca regionale con quella nazionale e con le altre banche dati regionali;
    b) redigono il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria e zoofila di cui all'articolo 43;
    c) garantiscono il coordinamento delle attività dei servizi veterinari ufficiali e l'uniformità di applicazione della presente legge;
    d) definiscono uno schema di convenzione per l'affidamento del servizio sanitario e rifugio da parte dei comuni singoli o associati secondo i criteri previsti dalla presente legge;
    e) definiscono i criteri per la costruzione e il risanamento dei canili e gattili pubblici e privati, e relativi oneri di gestione, attenendosi ai requisiti fissati con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5;
    f) provvedono a disciplinare la figura del cane libero accudito, prevedendone l'identificazione e la sterilizzazione, ovvero assicurando che il comune competente provveda a garantirne le condizioni di tutela, benessere e sicurezza;
    g) promuovono, tramite campagne informative e di comunicazione, l'educazione, la sensibilizzazione, la conoscenza e il rispetto degli animali e adottano buone prassi per incentivare e facilitare le adozioni avvalendosi anche della previsione delle prestazioni veterinarie gratuite di cui all'articolo 36;
    h) erogano ai comuni, alle province e alle comunità montane la quota parte del fondo di cui all'articolo 48, nonché fondi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai fini dell'applicazione della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze, controllandone l'impiego. Nell'assegnazione dei fondi sono privilegiati i comuni virtuosi che hanno istituito un proprio ufficio per i diritti degli animali e un regolamento comunale sulla tutela degli animali. I contributi erogati sono inseriti in un apposito capitolo di spesa dedicata, non possono essere utilizzati per finalità differenti da quelle espresse dalla presente legge e, se non utilizzati nel termine di un anno, sono esigibili per essere nuovamente assegnati. I fondi regionali sono ripartiti sulla base dei seguenti criteri:
    1) presentazione di progetti pluriennali finalizzati alla riduzione della popolazione randagia;
    2) numero delle adozioni effettuate;
    3) numero e consistenza delle strutture pubbliche esistenti;
    i) organizzano corsi di formazione rivolti ai veterinari ufficiali e al personale coinvolto nelle attività con animali di affezione, nonché ai volontari delle associazioni per la protezione degli animali;
    l) indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite dei capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti accertate da una commissione costituita dal servizio veterinario ufficiale e dal comune;
    m) esercitano previa delega del presidente della giunta regionale, poteri sostitutivi in caso di inadempienze dei comuni, delle province e dei servizi veterinari ufficiali;
    n) istituiscono un sito telematico dedicato allo smarrimento o al ritrovamento degli animali e uno per i divieti di detenzione di animali emessi dai comuni. Gli enti pubblici, le forze di polizia e controllo e le associazioni animaliste hanno libero accesso per consultazioni a tutti i dati attraverso collegamenti telematici dedicati o anche a mezzo della rete internet;
    o) provvedono ad effettuare un censimento annuale degli allevamenti di animali autorizzati, dei gattili e dei canili sanitari e rifugi, accreditandoli secondo le disposizioni della presente legge;
    p) istituiscono un numero unico per le emergenze veterinarie e di pronto soccorso anche in ottemperanza alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
    2. Le funzioni e le attività sanitarie del servizio veterinario ufficiale, necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge, sono attribuite nell'ambito di ogni azienda sanitaria locale ad una apposita unità organizzativa del servizio veterinario. I direttori generali delle aziende sanitarie locali adeguano gli atti aziendali alle disposizioni della presente legge.
    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, predispongono controlli sull'applicazione della presente legge e sul rispetto delle leggi in materia di animali di affezione in armonia con i criteri fissati a livello nazionale, compresi controlli di natura contabile, verificando la congruenza della spesa con le finalità della legge, pubblicando e rendicontando, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero della salute la distribuzione dei fondi, il loro utilizzo e gli obiettivi raggiunti.
    4. Le province pianificano e coordinano gli interventi di tutela degli animali e di contrasto al randagismo dei comuni anche promuovendo periodiche campagne di sterilizzazione di cani e gatti, dando priorità alle famiglie con basso reddito.

    Art. 5. (Competenze dei comuni).

    1. Il comune:

    a) è responsabile degli animali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), o di quelli allo stesso affidati in custodia giudiziale, assicurando loro la tutela, il ricovero, la custodia, il mantenimento e le cure necessarie;
    b) garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere di tutti gli animali presenti sul territorio, anche se detenuti dai privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative, attraverso l'ausilio della polizia locale e, ove necessario, promuovendo l'azione penale quale persona offesa dal reato. Garantisce l'effettuazione dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge, dotando la polizia locale dei lettori di microchip ISO compatibili;
    c) provvede all'istituzione di un ufficio per i diritti degli animali e all'approvazione di un regolamento sulla tutela degli animali, predisponendo un fondo specifico per l'attuazione della presente legge finanziato da una quota di fondi
    propria, dalle sanzioni derivanti dall'applicazione della presente legge e dai fondi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
    d) predispone e comunica alle regioni e al prefetto, entro il 1 febbraio di ogni anno, un piano di gestione economica degli animali randagi che comprende i modi, i tempi e i riferimenti dei soggetti delegati alla gestione dei servizi di cattura, degenza sanitaria, mantenimento presso rifugi, attività di controllo e vigilanza e promozione delle adozioni. Tale piano contiene un resoconto dei risultati ottenuti nell'anno precedente anche in relazione al benessere garantito agli animali;
    e) provvede ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, dando priorità ai soggetti con basso reddito. Tali piani si aggiungono ai piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione predisposti da ogni servizio veterinario ufficiale, ciascuno dei quali finanziato con proprie risorse;
    f) provvede alla costruzione e alla ristrutturazione dei canili pubblici e dei gattili, se del caso anche acquistando strutture private idonee o realizzando strutture con locali prefabbricati e box modulari certificati;
    g) assicura nelle strutture convenzionate la regolare apertura al pubblico e il libero ingresso alle associazioni di volontariato animalista per le attività di promozione delle adozioni, controllo e sgambatura, quale requisito amministrativo richiesto per l'attività di canile;
    h) provvede, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le strutture di ricovero per animali, notificando alle strutture fuori norma una diffida ad adempiere con carattere di imperatività ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine di novanta giorni. Le irregolarità strutturali sono sempre seguite da provvedimenti
    di chiusura totale o parziale dei box o dei recinti da risanare;
    i) provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
    1) sia ritenuto non idoneo o incapace di gestire il proprio animale anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4;
    2) rinunci al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o non ritiri l'animale fuggito e poi catturato, dal canile o gattile comunale;
    3) abbia riportato condanna, o applicazione della pena su richiesta delle parti o decreto di condanna ai sensi rispettivamente degli articoli 444 e 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli da 544-bis a 544-quinquies, 638 e 727 del codice penale;
    4) abbia pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui al numero 3);
    5) abbia commesso gravi o reiterate violazioni amministrative previste dalla presente legge o di disposizioni poste a tutela del benessere degli animali;
    l) predispone un apposito servizio per:
    1) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà e imperatività;
    2) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività per motivi di sicurezza, ordine pubblico e sanitari, nei casi di cui alla lettera i), numeri 3), 4) e 5), o nei casi espressamente previsti dalla presente legge;
    3) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571;
    m) trasmette alle regioni il censimento degli allevatori di cani e gatti autorizzati e dei canili e gattili sanitari e rifugi presenti sul territorio;
    n) cede alle associazioni animaliste terreni in comodato gratuito, destinati alla realizzazione di canili, gattili, spiagge per cani e cimiteri per animali di affezione. Individua altresì aree verdi ricreative adeguatamente attrezzate e recintate da destinare ai cani. Il numero e le estensioni di tali aree devono essere proporzionali al numero dei cani presenti sul territorio comunale e iscritti all'anagrafe canina;
    o) implementa iniziative al fine di incentivare l'adozione dei cani e dei gatti sviluppando iniziative congiunte con le associazioni animaliste locali;
    p) identifica e autorizza i cani liberi accuditi e le colonie feline, disponendo tutte le necessarie azioni atte a garantirne la corretta q) attua quanto previsto all'articolo 33 in materia di avvelenamenti;
    r) gestisce il ritiro delle spoglie dei cani e dei gatti rinvenute sul territorio per il successivo smaltimento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

    Art. 6. (Competenze delle aziende sanitarie locali).

    1. Le aziende sanitarie locali, nel territorio di competenza, in attuazione degli interventi e delle attività sanitarie previste dalla presente legge, istituiscono, nell'ambito del servizio veterinario, un'apposita unità organizzativa dedicata all'applicazione delle disposizioni della presente legge.
    2. I servizi veterinari ufficiali provvedono, attraverso l'unità organizzativa di cui al comma 1:
    a) alla gestione dell'anagrafe canina e di quella felina;
    b) al recupero dei cani randagi e vaganti, da effettuare mediante personale adeguatamente formato;
    c) alla tutela e al censimento delle colonie feline in collaborazione con i comuni e le associazioni animaliste;
    d) al controllo sanitario e agli interventi terapeutici necessari sugli animali custoditi nei canili e gattili sanitari;
    e) alla sterilizzazione degli animali di cui alla lettera d), da effettuare prima dell'affidamento, dell'adozione o del trasferimento presso i rifugi;
    f) al controllo sanitario e alla sterilizzazione dei gatti che vivono in stato di libertà;
    g) alla valutazione dei cani morsicatori in collaborazione con i medici veterinari comportamentalisti o gli educatori cinofili;
    h) alla vigilanza sanitaria sulle strutture e le attività concernenti l'utilizzo di animali di affezione nonché dei servizi cimiteriali e di cremazione per animali di affezione;
    i) al primo soccorso, attivo tutti i giorni per ventiquattro ore al giorno, anche con l'ausilio di ambulanze veterinarie.
    3. I servizi veterinari ufficiali per l'espletamento di talune funzioni, fatta esclusione per quelle di controllo o di vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari liberi professionisti in conformità all'accordo collettivo nazionale di lavoro.

    Art. 7. (Doveri e compiti del responsabile di animali di affezione).

    1. Chiunque, a qualsiasi titolo, detenga un animale di affezione, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e
    la razza. Il detentore di un animale in particolare deve:
    a) rifornirlo di cibo in quantità sufficiente e ad adeguati intervalli e garantire la costante presenza di una ciotola di acqua fresca e pulita;
    b) assicurargli periodiche visite veterinarie, cure, vaccinazioni e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
    c) consentirgli il regolare esercizio fisico;
    d) garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
    e) assicurare la regolare pulizia e l'igiene degli spazi di dimora.
    2. Il responsabile di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe degli animali di affezione entro i termini previsti dal comma 6 del presente articolo e comunque prima della cessione a qualsiasi titolo, nei modi indicati dall'articolo 8, comma 1.
    3. Il responsabile di un animale di affezione, deve adottare le seguenti misure minime:
    a) assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale che intende detenere, nonché delle norme in vigore;
    b) affidare l'animale solo a persone che siano in grado di gestirlo correttamente nonché farsi carico della loro adozione consapevole;
    c) provvedere alla sua cura, garantendo un adeguato riparo dalle condizioni climatiche e metereologiche, fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici e garantendogli adeguati interventi di prevenzione e assistenza medico-veterinaria;
    d) controllare l'attività riproduttiva dell'animale, attraverso la sterilizzazione chirurgica fatte salve le attività di allevamento autorizzate che hanno l'obbligo di denunciare la cucciolata al servizio veterinario
    ufficiale entro tre giorni dall'evento;
    e) portare con sé il documento d'identità del cane di cui all'articolo 8, comma 3, quando lo si conduce in luoghi pubblici o aperti al pubblico esibendolo a richiesta dell'autorità competente. Nei casi di violazioni accertate dalle autorità, il responsabile che non abbia con sé il documento, è tenuto a farlo pervenire entro tre giorni presso l'ufficio dell'autorità che procede alla contestazione.
    4. Il responsabile di un cane deve, inoltre, adottare le seguenti misure minime:
    a) utilizzare sempre il guinzaglio, di misura adeguata a garantire l'incolumità pubblica e quella del cane, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
    b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
    c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, garantendo la prevenzione delle aggressioni;
    d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l'incolumità di persone o di animali consultare un medico veterinario esperto in medicina comportamentale o un educatore cinofilo;
    e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e il vagabondaggio;
    f) raccogliere le feci del cane in ambito urbano, in ambito pubblico o aperto al pubblico e avere con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
    5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b) e f), non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili
    e ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e ai vigili del fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi, solo durante lo svolgimento delle attività istituzionali.
    6. I detentori a qualsiasi titolo di cani e gatti dimoranti in una regione per un periodo superiore a novanta giorni devono segnalarlo all'anagrafe degli animali di affezione entro e non oltre sette giorni dal trasferimento della dimora nella regione. Tutti i cani di proprietà e quelli reintrodotti sul territorio devono essere muniti di medaglietta di riconoscimento che riporti il nome dell'animale e il numero telefonico del detentore ai fini della sua rintracciabilità. Ogni cane utilizzato in ambito venatorio deve anche essere registrato con numero di microchip, razza, sesso e mantello, sul tesserino venatorio del cacciatore indicando le generalità del proprietario.
    7. In caso di smarrimento o furto di un animale di affezione il responsabile deve, entro il termine di tre giorni dall'evento, darne comunicazione scritta al servizio veterinario ufficiale e alla polizia locale, fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento. Il responsabile deve altresì, in caso di ritrovamento, darne comunicazione scritta ai medesimi enti entro il termine di tre giorni.
    8. Chiunque rinvenga animali randagi o vaganti è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario ufficiale e alla polizia locale. I cittadini, seguendo le modalità preventivamente indicate dal comune, possono consegnare animali vaganti in situazione di abbandono o pericolo, anche se feriti o malati ai canili o gattili sanitari.
    9. I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all'aperto, devono poter effettuare almeno due regolari uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di novanta minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a 10 metri quadrati per cane; la superficie minima è di 8 metri quadrati per i cani custoditi in box. Ogni box o recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
    10. I soggetti privati impossibilitati alla detenzione di una animale, in particolare se pericoloso, possono cederlo spontaneamente al comune competente per territorio, il quale d'intesa con le associazioni animaliste e le autorità veterinarie, provvede alla ricerca di un idoneo ricovero o soluzione d'affidamento. Il comune è tenuto a mantenere l'animale fino alla definitiva adozione, attribuendo le spese di mantenimento al cedente secondo la tariffa indicata dal Ministero della salute.

    Art. 8. (Gestione dell'anagrafe regionale degli animali di affezione).

    1. I cani e i gatti di proprietà pubblica o privata devono essere identificati in maniera univoca mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestualmente iscritti nell'anagrafe degli animali di affezione. In caso di cessione il proprietario deve darne comunicazione al servizio veterinario ufficiale, fornendo una copia dell'atto al nuovo responsabile. Colui che riceve l'animale deve ottemperare alla registrazione nell'anagrafe, entro il termine di tre giorni.
    2. L'adempimento di cui al comma 1, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato dal servizio veterinario ufficiale o dai veterinari liberi professionisti che hanno fatto richiesta di accesso diretto all'anagrafe degli animali di affezione, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
    3. Il veterinario ufficiale o libero professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un certificato di iscrizione nell'anagrafe degli animali di affezione, che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà, denominato «carta d'identità dell'animale di affezione».
    4. I veterinari liberi professionisti, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità dell'identificativo con l'apposito
    lettore e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all'inoculazione. In caso di rifiuto da parte del proprietario, devono informare per iscritto il servizio veterinario ufficiale.

    Art. 9. (Obblighi per produttori e distributori di microchip).

    1. Il microchip di identificazione dei cani e dei gatti può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti iscritti all'apposito registro istituito presso il Ministero della salute, che assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici. È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero della salute.
    2. I microchip possono essere venduti esclusivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari liberi professionisti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale e alle facoltà di medicina veterinaria che abbiano un ambulatorio aperto al pubblico.
    3. I produttori e i distributori di microchip devono garantire la rintracciabilità dei lotti venduti.
    4. I servizi veterinari ufficiali e i medici veterinari liberi professionisti accreditati devono fornirsi di dispositivi di lettura dei microchip ISO compatibili entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 10. (Soccorso di animali).

    1. I servizi veterinari ufficiali istituiscono il servizio 118 veterinario tramite il quale assicurano il servizio di pronto soccorso veterinario con reperibilità festiva e notturna, con compiti di gestione emergenze o urgenze e autorizzazione alla cattura di animali su indicazione anche dei cittadini. Il servizio di primo soccorso e quello di reperibilità festiva e notturna
    possono coesistere anche in una apposita struttura del canile o gattile sanitario.
    2. Ove le prestazioni di cui al comma 1 non siano possibili, esse sono erogate in convenzione dalle strutture veterinarie private sulla base di tariffe agevolate stabilite dalla regione.
    3. Chiunque rinvenga animali di affezione feriti deve darne segnalazione al servizio veterinario ufficiale al fine di consentirne il soccorso.
    4. Nel caso di animale ferito riconducibile ad un responsabile le spese del soccorso sono a carico di quest'ultimo.

    Art. 11. (Decesso ed eutanasia).

    1. In caso di decesso dell'animale di affezione, il responsabile deve segnalarlo in forma scritta entro tre giorni dall'evento al servizio veterinario ufficiale, allegando il certificato medico veterinario, ai fini della cancellazione dall'anagrafe degli animali di affezione. Tale obbligo può essere espletato anche tramite il veterinario libero professionista che ha accesso all'anagrafe.
    2. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi solamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda nei casi di animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata e documentata da un medico veterinario.
    3. Le carcasse degli animali di affezione deceduti sono smaltite ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero sotterrati presso le strutture di cui all'articolo 28 della presente legge o seppelliti in terreni di privati cittadini o in aree individuate a tale scopo dal comune di appartenenza, previa autorizzazione del servizio veterinario ufficiale.

    Art. 12. (Adozioni e affidi).

    1. In caso di decesso del proprietario di un animale di affezione, il curatore testamentario, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio-decreto 28 maggio 1931, n. 601, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.
    2. Gli animali in dotazione alle forze dell'ordine, al termine del servizio, devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere e precludendone la riproduttività, dando la priorità al precedente conduttore.
    3. Attraverso specifiche campagne di adozione, gli animali ricoverati presso rifugi e gattili possono essere ceduti in adozione dai comuni devolvendo i due terzi della tariffa prevista per il loro mantenimento ai nuovi detentori. L'erogazione di tali fondi è autorizzata per il primo anno di adozione, esclusivamente attraverso forniture o buoni per l'acquisto mensile di generi alimentari, prestazioni sanitarie o altre forme di agevolazioni, escludendo l'erogazione diretta di denaro al detentore e previa verifica delle condizioni di benessere e di detenzione dell'animale.
    4. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti, da chiunque promossi, devono essere effettuati esclusivamente presso i gattili o i canili, pubblici o convenzionati o con la garanzia di un'associazione animalista, comunque previo rilascio della carta d'identità dell'animale e relativa
    identificazione e iscrizione nell'anagrafe degli animali di affezione.

    Capo III - PREVENZIONE DELLE MORSICATURE E AGGRESSIONI E TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

    Art. 13. (Formazione).

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:
    a) alla formazione dei veterinari ufficiali e dei medici veterinari del Servizio sanitario nazionale, in materia di comportamento canino;
    b) a istituire l'albo degli educatori cinofili, di seguito denominato «albo», nel quale sono iscritti i professionisti autorizzati a praticare l'attività di educazione con finalità di recupero comportamentale dei cani di elevata pericolosità. Possono richiedere l'iscrizione all'albo tutti i soggetti che abbiano partecipato e superato con esito positivo un corso regionale composto di almeno sessanta ore di teoria e dodici mesi di pratica effettuata presso un rifugio o un centro specializzato;
    c) ad accreditare i centri specializzati nel recupero dei cani di elevata pericolosità.

    Art. 14. (Percorso di valutazione e intervento terapeutico comportamentale).

    1. Fatte salve le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale. Sono considerati cani pericolosi i cani che, senza alcuna provocazione o pericolo, mordono
    in maniera determinata persone o altri cani palesemente sottomessi, determinano la morte o ferite tali da richiedere cinque punti di sutura o un intervento chirurgico. Tali parametri non trovano applicazione per i cani in dotazione alle forze dell'ordine, detenuti presso canili o che abbiano commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessità di difendere la proprietà privata o il proprietario da un pericolo attuale, nonché quelli costretti in quanto vittime di una delle fattispecie di reato previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
    2. Il servizio veterinario ufficiale sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di rilevazione di rischio elevato, in base alla gravità delle lesioni o dei danni provocati a persone, animali o cose, impone l'uso del guinzaglio e della museruola per la conduzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, stabilisce le misure atte a prevenire la fuga dell'animale e determina la necessità di un intervento di recupero comportamentale del cane e formativo del proprietario, avvalendosi di medici veterinari esperti in comportamento animale e degli educatori cinofili iscritti all'albo. Il responsabile del cane provvede alla necessaria copertura assicurativa, sostiene tutte le spese dell'intervento di recupero comportamentale e indica al servizio veterinario ufficiale il nominativo del professionista che esegue e certifica il percorso di recupero.
    3. Il servizio veterinario ufficiale, al termine dell'intervento di recupero comportamentale conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite, sulla base delle risultanze espresse dal professionista che ha eseguito il percorso di recupero comportamentale.
    4. Il sindaco può adottare provvedimenti di sequestro e successiva confisca dei cani i cui proprietari non abbiano partecipato ai percorsi di recupero comportamentale o che non rispettino le prescrizioni di detenzione impartite a conclusione di uno o più percorsi di recupero comportamentale. Gli animali sequestrati e confiscati sono mantenuti nei canili pubblici o convenzionati, con spese a carico del trasgressore, fino alla definitiva adozione.
    5. I cani randagi morsicatori devono essere mantenuti nei canili pubblici o in convenzione, sono sottoposti ad adeguati corsi di recupero comportamentale e, quando dichiarati non pericolosi, possono essere ceduti in adozione.
    6. I servizi veterinari ufficiali devono tenere un registro aggiornato dei cani di elevata pericolosità.
    7. I comuni singoli o associati congiuntamente con i servizi veterinari ufficiali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni riconosciute e gli addestratori iscritti all'albo, organizzano corsi di formazione per i proprietari o detentori di cani per i quali sia stato emesso certificato di comprovata pericolosità. I comuni, unitamente ai servizi veterinari ufficiali, possono delegare l'attività di organizzazione dei corsi formativi ai soggetti sopracitati; tali corsi sono comunque sottoposti a supervisione da parte del servizio veterinario ufficiale che nomina il responsabile del corso e che rilascia al proprietario o al detentore apposito patentino. Il costo dei corsi di formazione è interamente a carico dei proprietari dei cani.

    Capo IV - STRUTTURE DI RICOVERO, GATTI LIBERI E COLONIE FELINE

    Art. 15. (Canili e gattili sanitari).

    1. I canili e gattili sanitari così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati e, prima dell'eventuale affidamento o trasferimento degli animali devono provvedere:
    a) a verificare la presenza dell'identificativo degli animali e alla riconsegna al
    legittimo proprietario entro e non oltre tre giorni dal ritrovamento;
    b) all'inoculazione del microchip e alla registrazione nell'anagrafe degli animali randagi;
    c) agli esami clinici;
    d) ai trattamenti antiparassitari, interni ed esterni;
    e) alla vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio;
    f) alla sterilizzazione di tutti i cani e gatti randagi, maschi e femmine;
    g) agli esami di laboratorio finalizzati ad accertare lo stato di salute generale e il controllo o la prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;
    h) agli interventi di primo soccorso, emergenze e urgenze agli esami e interventi medici o chirurgici non differibili, atti alla stabilizzazione dell'animale eventualmente anche attraverso inoltro in strutture private specialistiche pubbliche o private convenzionate.
    2. Gli animali non reclamati entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data dell'ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, ad associazioni riconosciute o trasferiti in rifugi.
    3. Gli animali rimangono nei canili e gattili sanitari per il tempo necessario agli adempimenti previsti al comma 1, comunque non oltre sessanta giorni, e sono poi trasferiti nei rifugi per l'affidamento e l'adozione.
    4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate.
    5. Il Ministro della salute con proprio decreto, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i
    requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi.
    6. Nel territorio di competenza di ciascun dipartimento di prevenzione veterinaria delle aziende sanitarie locali deve sempre essere presente almeno un canile sanitario, con funzioni di pronto soccorso veterinario operativo per ventiquattro ore al giorno, per sette giorni alla settimana.
    7. I canili sanitari devono avere quotidianamente almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie e un infermiere veterinario ogni settanta cani, nonché garantire la presenza di almeno un custode, sia di notte che nei giorni festivi.
    8. Nelle zone destinate alla degenza post-operatoria, alla cura di malattie infettive e nella zona riservata alla quarantena o alla detenzione di esemplari con prole, gli operatori devono indossare apposito vestiario non utilizzabile nelle restanti zone della struttura. Ciascun box deve essere dotato di contenitori a terra con idoneo disinfettante, in cui ogni operatore deve sostare prima dell'ingresso. È vietato tenere animali sani nei box destinati alla degenza post-operatoria, alla cura di malattie infettive e nella zona riservata alla quarantena, oltre il tempo necessario determinato dal direttore sanitario.
    9. I canili sanitari devono avere un registro di carico e scarico degli animali che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico, corredato della documentazione sanitaria e vidimato dal servizio veterinario ufficiale.

    Art. 16. (Rifugi).

    1. I canili pubblici o privati convenzionati hanno come scopo principale le adozioni, devono essere adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati e devono consentire il libero ingresso ai delegati delle associazioni di volontariato animaliste per le attività di sgambatura, vigilanza e promozione delle adozioni.
    I rifugi si caratterizzano quali strutture deputate a:
    a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali sottoposti a provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli spontaneamente ceduti dai proprietari perché impossibilitati alla detenzione garantendone il benessere fisiologico ed etologico per favorirne il recupero, il reinserimento e l'affidamento;
    b) incentivare e favorire le adozioni degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;
    c) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con il volontariato, garantendo la presenza di rappresentanti delle associazioni riconosciute.
    2. I rifugi, pubblici o convenzionati, devono pubblicizzare le attività e i servizi erogati e devono consentire l'ingresso al pubblico almeno cinque giorni alla settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno sei ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato agli enti proprietari degli animali detenuti e alla azienda sanitaria locale nonché essere visibile all'ingresso della struttura.
    3. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avere quotidianamente:
    a) almeno un addetto all'accudimento degli animali e della pulizia delle gabbie nonché un infermiere veterinario, ogni settanta animali;
    b) un veterinario quale direttore sanitario di pronta reperibilità ventiquattro ore al giorno, per sette giorni alla settimana;
    c) la presenza di almeno un custode, sia di notte che nei giorni festivi.
    4. Il canile privato convenzionato assolve principalmente alla funzione di canile di mantenimento, ma può anche assolvere alla funzione di canile sanitario, purché vi sia la medesima dotazione strutturale
    e strumentale e una concreta separazione fisica e funzionale.
    5. Sia per le strutture box che per le aree libere recintate, i cani devono essere suddivisi in gruppi compatibili per carattere, indole e abitudini, al fine di evitare qualsiasi aggressione gli uni con gli altri. Gli animali devono essere accuditi quotidianamente, assicurando loro le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, consentendo un'adeguata possibilità di esercizio fisico. I mangimi bilanciati, differenziati per età, stato fisico o eventuali patologie, devono essere somministrati singolarmente e giornalmente in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute.
    6. I box di mantenimento devono essere divisi in moduli distanti fra loro almeno dieci metri, ogni modulo può contenere al massimo trenta box ed essere collegato ad una zona di sgambamento. Ogni rifugio deve essere dotato di un box singolo ogni quattro box collettivi, destinati ai cani mordaci o aggressivi, con doppio ingresso e porta scorrevole centrale manovrabile dall'esterno. Tutti i box devono essere numerati e avere dimensioni minime di otto metri quadri per cane, con altezza da un minimo di 1,80 metri ad un massimo di 2,70 metri. Ciascun box deve prevede due zone:
    a) una per il riposo, coperta, chiusa su tre lati con idonei pannelli coibentati, provvista di pedana e di cuccia impermeabili, lavabili, disinfettabili e disinfestabili;
    b) una per lo spazio libero, provvista di protezione dal sole e dalle intemperie per almeno il 50 per cento, recinzioni tali da impedire il contatto fisico tra animali e la possibilità di aggressioni reciproche fino ad un'altezza minima di 1,5 metri.
    7. I requisiti tecnico-strutturali e quelli gestionali dei rifugi sono stabili con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5.
    8. I canili rifugio devono tenere il registro di cui all'articolo 15, comma 9.

    Art. 17. (Il microcanile e il cane libero accudito).

    1. I comuni di piccole dimensioni possono ottemperare alle disposizioni della presente legge anche attraverso il microcanile o microgattile, ovvero, altra struttura gestita da un'associazione animalista destinata ad ospitare un numero massimo di trenta cani e trenta gatti.
    2. Il microcanile è dotato delle seguenti strutture: piccola infermeria, magazzino, segreteria per l'attività di adozione, recinti di 30 metri quadrati di cui 6 metri quadrati coperti, per un massimo di tre cani di taglia media e deve tenere il registro di cui all'articolo 15, comma 9.
    3. Il servizio veterinario ufficiale assolve alle funzioni di controllo sanitario sul microcanile. Il responsabile e i volontari, adeguatamente formati, devono:
    a) ospitare gli animali trovati in strada dopo la permanenza ai fini di osservazione presso il canile sanitario di competenza, assicurando loro la corretta gestione, le cure e un adeguato livello di benessere;
    b) incentivare e favorire le adozioni da parte di privati cittadini.
    4. I comuni su proposta delle associazioni animaliste, dei comitati di quartiere o dei privati cittadini riconoscono e promuovono la figura del cane libero accudito, come presenza stabile all'interno delle comunità. Gli animali devono essere vaccinati, sterilizzati, curati, protetti, alimentati e assicurati per eventuali danni a terzi, a cura del comune. Il richiedente ha l'onere della somministrazione degli alimenti e della pulizia del ricovero. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del comune e portare una medaglietta ben visibile legata ad un collare con i colori del comune di appartenenza, con i dati relativi all'ufficio per i diritti degli animali e il recapito telefonico del privato cittadino che abitualmente si prende cura
    dell'animale. I cittadini, in accordo con il comune, realizzano ricoveri di modeste dimensioni autorizzati con determinazione dell'ufficio per i diritti degli animali competente, non assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al presente comma i cani devono essere ricoverati in canili pubblici o privati convenzionati.

    Art. 18. (Nuove norme in materia di ricovero di animali di affezione).

    1. I comuni, per tutti i compiti di propria competenza previsti dalla presente legge, possono avvalersi delle associazioni animaliste, dei servizi veterinari ufficiali e di altri soggetti idonei, purché diano garanzie di buon trattamento degli animali. L'aggiudicazione delle relative gare d'appalto tiene conto del miglior rapporto qualità-prezzo in considerazione del benessere garantito agli animali, dando priorità alle associazioni animaliste e alle strutture che insistano nell'ambito territoriale di competenza dei servizi veterinari ufficiali. La gestione di tali servizi non può essere affidata a soggetti che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numeri 3), 4) e 5), e le convenzioni sono liquidate con cadenza mensile posticipata previa verifica del rispetto dei termini contrattuali e delle condizioni di benessere degli animali.
    2. I comuni, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali di affezione, tenuto conto della natura di esseri senzienti degli animali stessi, devono garantire adeguati livelli di tutela e benessere. In particolare deve essere assicurato che:
    a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali previsti dalla presente legge e dal decreto di cui all'articolo 15, comma 5;
    b) sia evitato lo stress agli animali dovuto a trasporti su lunga distanza;
    c) avvenga la rapida restituzione dell'animale al proprietario;
    d) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino le adozioni da parte delle associazioni animaliste e siano garantite le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).
    3. I comuni, nell'affidamento del servizio di cui al comma 2, sono tenuti a dare priorità alle strutture che:
    a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
    b) siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni animaliste.

    Art. 19. (Gatti liberi, colonie feline e gattili).

    1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
    2. I gatti in libertà, identificati e iscritti all'anagrafe felina secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, a nome del comune in cui vivono, sono sterilizzati, curati e vaccinati dal servizio veterinario ufficiale e reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
    3. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
    4. I comuni sono responsabili della tutela e del benessere delle colonie feline, ne redigono e aggiornano la mappatura e provvedono al loro sostentamento.
    5. I comuni possono affidare la tutela e la cura delle colonie feline, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti privati, sulla base di accordi che individuino le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei
    gatti, provvedendo allo stanziamento di buoni pasto per la loro alimentazione.
    6. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 5 di garantire la pulizia e il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle colonie feline e di segnalare tempestivamente al comune e al servizio veterinario ufficiale qualunque variazione numerica della colonia.
    7. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere del servizio veterinario ufficiale e sentita, nel caso di cui al comma 5, l'associazione o i soggetti privati incaricati della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.
    8. Le gabbie a trappola possono essere vendute solo a medici veterinari, associazioni animaliste e persone in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune o dal servizio veterinario ufficiale.
    9. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 11.
    10. I gattili devono prevedere due tipi di aree all'aperto, una per il mantenimento dei gatti non affetti da malattie trasmissibili ed una per i gatti affetti da malattie croniche trasmissibili. Tali aree devono essere proporzionate al numero dei gatti ospitati prevedendo uno spazio minimo di 5 metri quadrati per gatto, devono essere idonee a garantirne la socializzazione, dotate di idonei spazi o contenitori destinati alle deiezioni, chiuse anche nella parte superiore e comunque idonee ad impedire la fuga degli animali. Ogni area deve essere provvista di adeguate strutture di ricovero al fine di proteggere i gatti dalle intemperie, dal freddo e dal vento, con oggetti di arricchimento ambientale e ripiani sviluppati anche in altezza accessibili ai gatti. I gattili devono rispettare i parametri strutturali e gestionali successivamente individuati con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5. I gattili devono tenere il registro di cui all'articolo 15, comma 9.

    Art. 20. (Verifiche e controlli).

    1. Il sindaco rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture site in altri comuni, regioni o province autonome e deve:
    a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario ufficiale per la verifica sulle condizioni sanitarie e di benessere degli animali all'arrivo;
    b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere degli animali non meno di due volte l'anno, garantendo il libero ingresso delle associazioni animaliste delegate alle adozioni;

    Art. 21. (Impiego di cibo residuo per animali).

    1. Le associazioni riconosciute possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per il prelievo di residui alimentari ed eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare esclusivamente all'alimentazione delle colonie feline, dei cani liberi accuditi e degli animali dei rifugi, dandone comunicazione al servizio veterinario ufficiale.
    2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline o cani liberi accuditi possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e alle stesse condizioni, nel rispetto delle norme d'igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati, fatta salva la presenza costante di un contenitore per l'acqua.
    3. È vietato impedire od ostacolare in qualsiasi modo, l'espletamento delle attività di accudimento degli animali randagi.
    [/QUOTE]

    Prego il Relatore di Esporre il Testo e poi è aperta la Discussione Generale.
     
    Top
    .
  2. Giuseppe Trep
     
    .

    User deleted


    Signor Presidente,
    Onorevoli Colleghi,
    Purtroppo il Relatore Storace come tutti noi sappiamo è deceduto.
    Posso però prenderne le veci nel dire che il Seguente Testo o meglio Codice comprende una serie di Diritti e Doveri dei Cittadini nei confronti dei propri amici animali.
    E' un passo in avanti verso il riconoscimento di una realtà vivente come quella degli animali che è nostra compagna di vita.
    Grazie.
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Member
    Posts
    2,317

    Status
    Offline
    BENE. PROCEDIAMO ALLA VOTAZIONE PER ARTICOLI.
     
    Top
    .
  4. Giuseppe Trep
     
    .

    User deleted


    FAVOREVOLE

    48 Seggi
     
    Top
    .
  5. Alessandro Mondana
     
    .

    User deleted


    favorevole

    9 seggi
     
    Top
    .
  6. jack can
     
    .

    User deleted


    Favorevole 12 seggi
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Member
    Posts
    4,669
    Location
    Bolzano

    Status
    Offline
    Favorevole, 128 Seggi
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Romano sì.. Romanista MAI! SSL 1900

    Group
    Member
    Posts
    27,845
    Location
    Roma

    Status
    Anonymous
    Favorevole

    1 Seggio
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Politico

    Group
    Administrator
    Posts
    902
    Location
    Italia

    Status
    Offline
    DICHIARO CHIUSA LA VOTAZIONE PER ARTICOLO
    Presenti e Votanti : 198 su 219
    Maggioranza : 99
    Favorevoli : 198
    Contrari : 0
    Astenuti : 0
    IL SENATO APPROVA TUTTI GLI ARTICOLI

    DICHIARO APERTA LA VOTAZIONE FINALE
     
    Top
    .
  10. Pierluigi Ponte
     
    .

    User deleted


    Favorevole 128 passivi 1 personale
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Member
    Posts
    20,703

    Status
    Anonymous
    99 astenuti
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Romano sì.. Romanista MAI! SSL 1900

    Group
    Member
    Posts
    27,845
    Location
    Roma

    Status
    Anonymous
    Favorevole

    1 Seggio
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Politico

    Group
    Administrator
    Posts
    902
    Location
    Italia

    Status
    Offline
    DICHIARO CHIUSA LA VOTAZIONE FINALE
    Presenti e Votanti : 228 su 219
    Maggioranza : 114
    Favorevoli : 228
    Contrari : 0
    Astenuti : 0
    IL SENATO APPROVA

    LA SEDUTA E' SCIOLTA
     
    Top
    .
12 replies since 6/8/2014, 11:56   1248 views
  Share  
.